In caso di danni causati dall’ostruzione della conduttura, il condomino può richiedere i danni al condominio solo se l’ostruzione riguarda una parte comune della condotta e non la parte di proprietà di un altro condomino.
Questo è ciò che stabilisce l’art. 2051 c.c. quando afferma "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
L’art. 2051 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del condominio. Spetta al condomino danneggiato dimostrare che il danno è stato causato da una parte della condotta di proprietà condominiale.
Il condominio può non considerarsi responsabile se riesce a fornire la prova del caso fortuito, ossia un evento eccezionale e imprevedibile che non si può stabilire a priori. Il caso fortuito può essere determinato anche al comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato.
In caso di danni all’immobile, è importante accertare il punto di ostruzione della colonna fognaria. Tale accertamento va fatto dal soggetto che chiede il risarcimento.
Durante la fase di accertamento, bisogna ricordare che la legge considera le condutture fognarie proprietà comune dell’edificio fino al punto di diramazione alle abitazioni dei singoli condomini.
Rivolgersi a professionisti specializzati che si occupano delle operazioni di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento delle condutture fognarie.
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